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Raccolta funghi in Valle Camonica REGOLAMENTO

Per tutti gli appassionati cercatori di funghi la Comunità Montana di Valle Camonica ha messo a punto una serie di strumenti molto utili: dalle modalità di acquisto dei permessi a tutti i vincoli da rispettare per non incorrere in sanzioni.
Ve li presentiamo in questo VADEMECUM DELLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI

VADEMECUM DELLA RACCOLTA DI FUNGHI EPIGEI

IDENTIFICAZIONE TERRITORIALE. Il territorio dei Comuni interessati dal presente Regolamento, coincidente con il territorio della Comunità Montana di Valle Camonica, viene individuato come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta dei funghi in tutte le loro molteplici varietà.

USI CIVICI, CONSUETUDINI, TRADIZIONI. L’esistenza degli usi civici, conservata nelle consuetudini e nelle tradizioni delle popolazioni residenti in montagna, riguarda anche i prodotti del sottobosco che rappresentano una componente e fonte rilevante dell’economia locale, come viene espressamente riconosciuto dalle leggi precitate.

MODALITÀ DI RACCOLTA
  • In tutto il territorio della Comunità Montana di Valle Camonica la raccolta avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93 e secondo le disposizioni di cui all’art. 98 della L.R. 5 dicembre 2008 n.31 e s.m.i.;
  • La raccolta è vietata nei casi previsti dall’art. 100 della L.R. 31/08 e s.m.i.
QUANTITÀ. Il limite giornaliero pro-capite è determinato in Kg. 3, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare.


AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA
  • La raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Montana di Valle Camonica è subordinata all’esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento di un contributo indicante il giorno o il periodo di riferimento.
  • Il contributo spettante per la raccolta su tutto il territorio dei Comuni della Comunità Montana di Valle Camonica è il seguente

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Con riferimento all’art. sull'Autorizzazione alla raccolta il versamento a favore della Comunità Montana di Valle Camonica dovrà avvenire in uno dei seguenti modi: 

  • Bollettino di c/c postale n. 17669250; 
  • Bonifico bancario - Codice IBAN: IT 27 I 03111 54160 000000036866 - Conto Tesoreria Comunità Montana di Valle Camonica UBI BANCA S.P.A. - Filiale di Breno;
  • Acquisto on-line tramite il sito www.geoticket.it;
  • Acquistando i permessi (giornalieri e settimanali) presso i sotto elencati esercizi:

Si rammenta che i versamenti di cui ai punti 1-2 devono indicare espressamente nella causale il giorno o il periodo di riferimento in cui si intende raccogliere i funghi.

DESTINAZIONE DEGLI INTROITI. I proventi derivanti dai permessi di cui all’art. 5 e quelli derivanti dallesanzioni di cui all’art. 8, in seguito a delega espressa con apposita convenzionE sottoscritta dai Comuni, sono introitati per conto dei Comuni dalla Comunità Montana di Valle Camonica, la quale tratterrà le somme utili alla copertura delle spese generali per il servizio di quantificazione e raccolta dei contributi, per la stampa dei manifesti divulgativi e promozionali del presente Regolamento e perl’organizzazione di corsi micologici specifici e di iniziative didattiche; le somme rimanenti verranno annualmente liquidate ai singoli Comuni, in proporzione alla superficie boscata totale così come quantificata nel Piano di Indirizzo Forestale e riportato nella tabella in calce. Su richiesta dei Comuni, i proventi potranno essere liquidati al Consorzio Forestale di appartenenza, il quale dovrà redigere annualmente in accordo con le Amministrazioni Comunali un progetto di iniziative, che dovrà ricevere il nulla- osta da parte della Comunità Montana. Le iniziative dovranno essere eseguite entro 12 mesi ed essere debitamente rendicontate alla Comunità Montana. I contributi dovranno comunque essere utilizzati in conformità disposizioni di cui al comma 1, art. 104, della L.R. 31/08 e s.m.i. e, in particolare, alle seguenti attività previste dall’allegato 1) alla DGR X/3826 del24/07/2015: a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali; b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica; c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina; d) ripristino e miglioramento di strade V.A.S.P. esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri; e) prevenzionedegliincendiboschivi; f) espletamento delle funzioni di vigilanza; g) espletamento di funzioni amministrative.

VIGILANZA. La vigilanza sull’applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, agli organi di polizia locale montana e rurale, alle Guardie Ecologiche Volontarie di cuialla L.R. 28.02.2008, n. 9 “Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanzaecologica” ed ai dipendenti della Comunità Montana, della Provincia, dei Comunie degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

SANZIONI. Per quanto concerne le violazioni del presente Regolamento si applicanointegralmente quelle previste dall’art. 110 della L.R. 31/08 e s.m.i. e, all’interno del Parco dell’Adamello, quelle previste dal Titolo III “Sanzioni amministrative”della L.R. 86/83.


ORARIO DI RACCOLTA. La raccolta dei funghi è consentita dall’alba al tramonto.


RACCOLTA NEL PARCO REGIONALE DELL'ADAMELLO. 
  • La raccolta dei funghi nel territorio del Parco Regionale dell’Adamello,è regolamentata come segue: è vietata nella Zona di Riserva Naturale Integrale “Val Rabbia e ValGallinera”, nelle Zone di Riserva Naturale Orientata “Alto Cadino-Val Fredda”, “Lago d'Arno” e “Val Gallinera-Aviolo”, nella Zona di Riserva Naturale Parziale Morfopaesistica e Biologica “Adamello”,nelle Zone di Riserva Naturale Parziale Biologica “Torbiere del Tonale” e “Torbiere di Val Braone”; nel restante territorio del Parco dell'Adamello la raccolta dei funghi è regolamentata come prescritto dal presente Regolamento.
  • Il presente Regolamento viene adottato quale Regolamento d'Uso ai sensi degli artt. 11 e 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell'Adamello approvato con D.G.R. 24 marzo 2005 n° 7/21201 e modificato con D.G.R. n. 1403 del 21/02/2014 e ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale dell'Adamello approvato con D.C.R. 22 novembre 2005 n° 8/74.

PROCEDURE NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO. La raccolta dei funghi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio (parte del territorio dei Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione e Vezza d’Oglio)non soggiace alle disposizioni del presente Regolamento ma a specifiche norme dell’Ente gestore del Parco.

Per maggiori informazioni
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA
www.cmvallecamonica.bs.it - uff.bonifica@cmvallecamonica.bs.it